PerCorso di diritto e processo sportivo

Corso di Alta Formazione per professionisti legali finalizzata all’assistenza, alla consulenza ed alla tutela degli sportivi nonché ad amministrare, governare ed applicare la giustizia sportiva

 

EDIZIONE 2019

Il Consiglio Nazionale Forense

  • Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
  • Visto l’art. 24 della Costituzione volto a tutelare l’inviolabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l’assistenza tecnica e professionale prestata dall’avvocato;
  • Visto l’art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l’accesso alle professioni regolamentate, la libertà di insegnamento e di istituire scuole ed istituti di educazione;
  • Visti gli artt. 2,13,18 e 32 volti a tutelare i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la libertà personale, la libertà di associazione e la tutela nella forma associativa, il diritto inviolabile alla salute;
  • Visti gli artt. 3, 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutelano l’integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto all’istruzione ed all’accesso alla formazione professionale e continua.
  • Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale;
  • Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
  • Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • Considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell’autonomia degli Avvocati organizzati in Ordini professionali dalle leggi della Repubblica;
  • Considerato che gli Avvocati sono soggetti professionali ai quali l’ordinamento giuridico affida la tutela di diritti soggettivi e la cura di interessi pubblici di particolare rilievo svolgendo una imprescindibile funzione sociale, a servizio e per lo sviluppo della collettività;
  • Considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l’Avvocatura, promuovendo l’organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l’aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l’affidamento della collettività e della clientela;
  • Considerato che la diffusione della cultura degli avvocati nel diritto sportivo può offrire nuove opportunità di professionalizzazione specialistica e settoriale per i giovani avvocati e, nel contempo, contribuire alla trasparenza, professionalità e competenza degli organi deputati all’amministrazione della giustizia sportiva;
  • Vista la delibera del Plenum del Consiglio Nazionale Forense del 23 Novembre 2018;
  • Visti i Protocolli di Intesa intervenuti tra CNF e le Leghe calcistiche di Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti;
  • Visti i patrocini del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC);

DECRETANO

  1. È organizzato, per l’anno 2019, presso il Consiglio Nazionale Forense, il PerCorso di Diritto e Processo Sportivo – Corso di Alta Formazione per professionisti legali finalizzata all’assistenza ed alla tutela degli sportivi nonché ad amministrare, governare ed applicare la giustizia sportiva.
  2. La gestione e l’organizzazione del Corso di Alta Formazione, come da delibera CNF 23 novembre 2018, sono affidate alla Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF), alla quale sono attribuite, tra le altre funzioni, la gestione organizzativa ed economica del Corso. Alla stessa FIIF, a copertura del costo per il servizio di gestione del corso reso, è riconosciuta l’eventuale eccedenza tra i contributi ricevuti e le spese effettuate.
  3. È nominato coordinatore del Corso l’Avv. Davide Calabrò
  4. È emanato il bando di concorso per l’ammissione al Corso, come di seguito indicato:

Art. 1 – Finalità del Corso

  1. Il carattere specialistico del Corso si propone di formare una figura altamente qualificata di estrazione forense esperta sotto il profilo teorico-metodologico e sotto il profilo pratico-applicativo, in Diritto e Procedura Sportiva.
  2. Il Corso è volto a formare e specializzare un professionista legale sia verso componente requirente sia verso la componente giudicante della Giustizia Sportiva, approfondendo gli aspetti procedurali e non, relativi sia alla tutela ed assistenza giuridica ed extragiudiziaria (ruolo dei difensori) e sia alla tutela, consulenza ed assistenza commerciale (ruolo e funzioni degli agenti e procuratori) per tutte le Federazioni, le Società e le Associazioni sportive nonché per tutti i professionisti che esercitino in forma singola o collettiva lo sport sia a livello dilettantistico sia, maggiormente, a livello professionistico.
  3. All’esito positivo della frequentazione del Corso e con superamento della verifica finale, sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed idoneità secondo i canoni del Consiglio Nazionale Forense, degli Enti, Federazioni e Società che aderiranno al progetto.

Art. 2 – Articolazione del Corso

  1. Il Corso si articola in 4 macro-aree divise in 5 moduli in formula weekend per la durata complessiva di almeno 18 giornate. Le lezioni teoriche frontali in aula, completate da prove pratiche, simulazioni o esercitazioni, impegneranno otto fine settimana consecutivi per 16 giornate da tre ore ciascuna (48 ore), cui si aggiungeranno eventuali stage/uditorati innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.
  2. Il Comitato Scientifico si riserva di garantire la condivisione delle ore di docenza, così che possano essere tenute lezioni collaborative che approfondiscano ogni peculiarità tecnica o giuridica delle medesime materie o fattispecie. Compatibilmente con le esigenze del Corso, il Comitato Scientifico si riserva altresì di approvare cicli seminariali collegati per tematiche specifiche o approfondimenti alla materia.
  3. Il Corso avrà inizio entro la prima metà del mese di marzo 2019 e, comunque, in data compatibile con le insindacabili esigenze organizzative degli Enti promotori.

Coloro che, alla data del 5 marzo  2019 risulteranno formalmente iscritti, saranno informati dell’inizio delle attività tramite gli indirizzi PEC ed e-mail, indicato/i nelle domande di ammissione.


Articolo 3 – Contenuti del Corso

  1. L’attività didattica del Corso è strutturata in almeno 5 moduli didattici per la cui definizione si rimanda programma di dettaglio pubblicato sul sito www.dirittosport.it
  2. Durante il Corso, il Comitato Scientifico, compatibilmente con esigenze di carattere didattico e/o organizzativo, si riserva modifiche al programma che non ne mutino la sostanza dei moduli, nonché sostituzioni dei docenti.

Articolo 4 – Destinatari del Corso

  1. Il Corso è destinato ad un numero massimo di 90 avvocati e tirocinanti (praticanti), che presentino i requisiti di cui al successivo articolo 7.
  2. Il Corso verrà attivato al raggiungimento minimo di un numero di 75 iscritti.
  3. L’accesso è subordinato alla priorità di presentazione della domanda corredata di attestazione del pagamento della quota di iscrizione di cui al successivo art. 8

Articolo 5 – Costi del Corso

  1. A titolo di contributo, è richiesta una quota di iscrizione omnicomprensiva – pena l’esclusione dal Corso stesso – pari a € 585,60 (480,00 imponibile + 105,60 iva 22%).
  2. Le modalità per regolarizzare la contribuzione saranno comunicate con la compilazione del modulo di iscrizione e con la PEC di informazione di avvenuta pre-iscrizione al Corso insieme all’estratto della domanda prodotta dalla piattaforma.
  3. La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non venga attivato o quando la domanda pervenga oltre il raggiungimento del numero massimo degli iscritti. In tal caso il corsista, per ottenere il rimborso, dovrà presentare un’istanza alla Segreteria Amministrativa del Corso di Alta Formazione.

Articolo 6 – Sede del Corso

  1. Il Corso si svolge presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio, 3 – Roma, o presso sedi diverse che saranno comunicate ai discenti in anticipo e pubblicate nel calendario on-line.

Articolo 7 – Requisiti e professionalità richieste

  1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
  2. risultare iscritti regolarmente all’Albo degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti o nell’Elenco dei Praticanti Abilitati al patrocinio sostitutivo al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Corso;
  3. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3/bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;;
  6. l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo.

Articolo 8 Domanda di iscrizione

  1. Le domande di iscrizione devono essere redatte esclusivamente con modalità telematica attraverso la piattaforma on-line disponibile presso questo indirizzo URL: https://www.dirittosport.it/iscrizione
  1. la domanda generata dalla piattaforma in formato PDF verrà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dal candidato nel modulo stesso, in uno con la richiesta e le modalità per regolarizzare il pagamento di cui al precedente art. 5.

In caso di errori sarà possibile compilare nuovamente il modulo on-line.

  1. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dai candidati (oppure stampata, sottoscritta manualmente e scansionata salvandola in formato pdf, comunque leggibile);
  2. Per l’iscrizione al Per-Corso in Diritto e Processo sportivo la domanda firmata dovrà essere inviata, unitamente all’attestazione o alla prenotazione di pagamento (per scansione) della quota contributiva di cui all’art. 5 del presente Avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata corso@pec.dirittosport.it, specificando come oggetto esattamente la dicitura: “Domanda per la partecipazione al PerCorso di Diritto e Processo Sportivo”.
  3. Non è ammessa alcun’altra modalità di presentazione della domanda di iscrizione e la stessa deve pervenire entro e non oltre le ore 21:00 del giorno 5 marzo 2019.

Farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del dominio pec.dirittosport.it, che attesta l’avvenuta consegna (ricezione) della comunicazione: l’assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema.

  1. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
  2. cognome e nome;
  3. codice fiscale;
  4. luogo e data di nascita;
  5. il possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), ed e) del precedente art. 7;
  6. Il candidato è tenuto, altresì, ad indicare il recapito di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative alla procedura ed allo svolgimento del corso, ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
  7. Gli Enti organizzatori del Corso non assumono responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicata nella domanda, per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 9 – Selezione dei candidati

  1. L’invio a mezzo PEC della domanda correttamente compilata e corredata delle informazioni e degli allegati richiesti costituisce presentazione della domanda di iscrizione. Qualsiasi variazione o difformità rispetto le specifiche di cui al precedente articolo comporteranno l’insindacabile esclusione dalla graduatoria di iscrizione.
  2. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore ai posti disponibili, si farà riferimento al criterio temporale di priorità di recapito della domanda completa nella casella di posta elettronica certificata descritta al precedente articolo 8.
  3. Per la graduatoria saranno prese in considerazione solo le domande correttamente compilate e complete in ogni loro aspetto previsto dall’art. 8, nonché rispettose delle modalità di presentazione di cui al presente avviso. A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata dal candidato e con la stessa PEC con cui è inoltrata dev’essere allegata l’attestazione o la prenotazione del pagamento della quota di cui al precedente art. 5.
  4. Il mancato pagamento della quota prevista nei termini previsti equivale a rinunzia e dà diritto allo scorrimento della graduatoria per le iscrizioni.
  5. L’elenco degli ammessi al Per-Corso di Diritto e Processo Sportivo potrà essere consultabile all’indirizzo web www.dirittosport.it, tramite accesso riservato agli iscritti.
  6. Gli enti promotori garantiscono che il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza dell’identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente avviso ed all’eventuale gestione del rapporto con gli Enti promotori e le Fondazioni collegate tra cui la Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense delegata.

I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, pseudonimizzare o cancellare i propri dati laddove non più necessari alle finalità del Corso, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Il responsabile, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale è il Coordinatore del corso, con recapito presso la sede della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense, via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma (RM).


Articolo 10 – Frequenza e attestazione finale

  1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Le assenze dei corsisti, sebbene giustificate, non potranno superare le quattro giornate di assenza (12 ore) dalle lezioni calcolate sul numero minimo di 48 ore.
  2. Compatibilmente con il numero di iscrizioni raggiunte il Comitato Scientifico si riserverà di attivare la possibilità di seguire il corso con modalità formazione a distanza (FAD), con un limite massimo del 30% ed entro il termine fissato per sostenere la prova finale.
  3. Qualora il discente non abbia raggiunto il numero di ore necessarie non sarà ammesso alla verifica finale.
  4. Qualora il Corsista non raggiungesse, alla fine del corso, il numero minimo di ore per sostenere la verifica finale, in casi documentati, specifici ed eccezionali, nonché correttamente giustificati, il Coordinatore, ad insindacabile giudizio, potrà autorizzare il superamento di tale soglia, ovvero prevedere forme di frequentazione integrative.
  5. La Segreteria provvederà a comunicare agli allievi data e ora della verifica finale, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate durante il Corso.
  6. Ai corsisti che avranno frequentato con profitto e superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione che certifichi la frequenza e il numero delle ore; esso potrà essere fatto valere per gli usi consentiti dalla legge.
  7. Agli effetti del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in data 16 luglio 2014, ai partecipanti al Per-Corso verranno riconosciuti 20 crediti formativi, come da Delibera della Commissione Centrale per l’accreditamento della Formazione del CNF, 29 novembre 2018.

Articolo 11 – Pubblicità

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web www.dirittosport.it nonché sul sito del Consiglio Nazionale Forense e sul sito degli Enti Patrocinatori, delle Federazioni e Società partner.

Roma, li 6 febbraio 2019

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